Sono esenti dall’obbligo di visto d’ingresso per soggiorni di durata massima di 90 giorni, per turismo, missione, affari, invito, gara sportiva e studio:
Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Australia, Bahamas, Barbados, Bosnia-Erzegovina, Brasile, Brunei, Canada, Cile, Colombia, Corea del Sud, Costa Rica, Croazia, Dominica, El Salvador, Ex-Repubblica Iugoslava di Macedonia (FYROM), Emirati Arabi Uniti, Georgia, Giappone, Grenada, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Isole Salomone, Israele, Kiribati, Malesia, Macao, Marianne del Nord, Marshall, Mauritius, Messico, Micronesia, Monaco, Montenegro, Nicaragua, Nuova Zelanda, Palau, Panama, Paraguay, Perù, Saint Kitts e Nevis, Samoa, Santa Lucia, Serbia, Seychelles, Singapore, Stati Uniti, St. Vincent e Grenadine, Taiwan, Timor Est, Tonga, Trinidad, Tobago, Tuvalu, Ucraina, Uruguay, Vanatu, Venezuela.
Per i cittadini di Taiwan l’esenzione dall’obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporti comprensivi del numero di carta d’identità.
Per i cittadini di Albania, Bosnia-Erzegovina, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Moldova, Montenegro, Serbia l’esenzione dall’obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporti biometrici.
I cittadini serbi titolari di passaporto rilasciati dalla Direzione di coordinamento serba (in serbo: Koordinaciona upreva) sono esclusi dal beneficio dell’esenzione dal visto.
I cittadini di SAN MARINO, SANTA SEDE e SVIZZERA sono esenti dall’obbligo di visto in qualunque caso.
Fonte: Ministero degli Esteri
Attenzione, all’ingresso in Area Schengen le autorità di frontiera potranno richiederti:
Cliccando sulla domanda “Lei ha bisogno del visto?” e compilando i dati di Nazionalità, Residenza, Durata soggiorno e Motivo visto, il cittadino straniero può sapere se deve munirsi di visto per fare ingresso in Italia e ottenere informazioni di carattere puramente indicativo (e non esaustivo) sui requisiti generali per richiederlo. Verifica se ti serve il visto.
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